giovedì 19 marzo 2020

SCHEDA PRATICA: PROROGHE VERSAMENTI #CORONAVIRUS

In data 17 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da #COVID-19”




Tra le numerose misure adottate evidenziamo in questo post le proroghe alle principali scadenze fiscali.


4 Giorni di rinvio per tutti

L’art. 60 del Decreto dispone la non applicazione di sanzioni e interessi per tutti i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli contributivi, assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 marzo se eseguiti entro il 20 marzo 2020.

Sono sospesi tutti i versamenti nei confronti della PA: IVA, ISI, Ritenute alla fonte, Tassa vidimazione libri sociali, contributi INPS e Gestione separata INPS, premi INAIL

Sospensione ampia per le zone rosse

  • Art. 62, comma 4
    Sospesi tutti i versamenti compresi nel periodo tra il 21/02 - 30/04 nei confronti della PA: IVA, ISI, Ritenute alla fonte, Tassa vidimazione libri sociali, contributi INPS e Gestione separata INPS, premi INAIL, incluse le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia Entrate Riscossione.
    I versamenti oggetto di sospensione dovranno poi essere effettuati entro il 31 maggio in un’unica soluzione ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.Sospensione con limite di ricavi

Sospensione per contribuenti "minori"

Art. 62, co. 2 Soggetti con ricavi o compensi < o uguali a 2 mln di Euro anno precedente.
I tributi in scadenza dall’8 marzo al 31 marzo 2020 come ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute dell’addizionale regionale e comunale, IVA, contributi INPS e premi INAIL vengono prorogati a maggio 2020, in un’unica soluzione (entro il 31 maggio) ovvero in cinque rate mensili (a partire dal mese di maggio).

 

No sospensione


Non sono prorogate le imposte quali IRES, IRAP, TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Gli aiuti per il settore turistico-alberghiero

Per tutti i soggetti sopra indicati, la sospensione vale per tutti i versamenti relativi a Ritenute, INPS e INAIL la cui scadenza è compresa tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.
  • Art. 61, co. 2 e 3 Tutti i soggetti operanti nei settori turistici indicati nel decreto compresi nel periodo che va dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 quai ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute dell’addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL, IVA di febbraio in scadenza nel mese di marzo vengono sospesi e devono essere versati entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate di pari importo a partire dal predetto mese.

  • Art. 61, comma 5 SOLO per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a) i tributi compresi nel periodo che va dal 21 febbraio al 31 maggio 2020 quali ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute dell’addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione ovvero in cinque rate mensili di uguale importo a partire dal mese di giugno 2020.



Fonte
D.L. “CURA ITALIA” 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

Posta un commento

favourite category

...
test section describtion

Whatsapp Button works on Mobile Device only