venerdì 14 agosto 2020

REQUISITI REGIME FORFETTARIO DAL 01/01/2020





Dal 1° gennaio 2020 prende avvio il nuovo regime forfettario con tutte le novità in termini di requisiti di accesso e cause di esclusione:



LIMITE RICAVI
65.000 Euro per tutte le attività, senza distinzione di codice ATECO

SPESE PERSONALE DIPENDENTE
non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipedenti, ecc.

BENI STRUMENTALI
Nessun Limite - Viene cancellato il limite precedente di euro 20.000

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Non possono accedere “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone ad associazioni o imprese familiari di cui l’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”

LOTTA ALLE FINTE PARTITE IVA
Non possono accedere “i soggetti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR e che esercitano attività d’impresa arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”.
In questo modo si cerca di evitare astuzie con le quali cessare un rapporto di lavoro dipendente per instaurarne in modo fittizio uno da lavoro autonomo al solo fine di fruire di un vantaggio fiscale.

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE
Non possono accedere i soggetti che hanno percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (..) eccedenti l'importo di 30.000 euro. Attenzione però al fatto che per espressa previsione normativa "la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato e, più precisamente:
“ai fini della non applicabilità della causa di esclusione “rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.

Nuove agevolazioni dal 01/01/2020
E’ stato previsto che il termine per l'accertamento è ridotto di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. 
Il forfettario viene quindi stimolato all'utilizzo della fattura elettronica senza pero' esservi obbligato.
Rimane tuttavia obbligato all’adeguamento normativo sui corrispettivi telematici.

- Ultimo aggiornamento 01/08/2020


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