martedì 31 dicembre 2019

REGIME FORFETTARIO 2020 - Come (FORSE) cambierà



Di seguito le novità per il Regime Forfettario dal 01/01/2020, in base al testo attuale e salve modifiche da parte del Governo.


Flat tax 20% per ricavi o compensi tra 65mila e 100mila euro
Tale disposizione viene cancellata.
Determinazione del reddito:
  • L. n. 145/2018: forfettaria, in base alle percentuali stabilite dalla L. n. 190/2014
  • Documento programmatico: analitica, ovvero a costi e ricavi effettivi
  • Bozza manovra 2020 attuale: forfettaria, in base alle percentuali stabilite dalla L. 190/2014

Rilevanza dei beni strumentali posseduti:
Nella versione attuale della manovra non vi sarebbe nemmeno la reintroduzione del tetto dei beni strumentali posseduti, che invece era previsto nel Documento programmatico. Anche in questo caso, quindi, di fatto nulla cambierebbe rispetto alla norma attualmente in vigore.

Spese per personale dipendente:
Bozza manovra 2020 attuale: soglia a 20.000 euro
Sotto l’aspetto delle spese sostenute per lavoro dipendente, collaboratori a progetto e associati in partecipazione con apporto di lavoro emerge la prima importante novità per il 2020: laddove le spese sostenute nell’anno precedente risultino superiori a 20.000 euro, il contribuente non potrà più giovarsi del regime forfettario nell’anno successivo.

Coesistenza di redditi da lavoro dipendente o di pensione:
Bozza manovra 2020 attuale: soglia a 30.000 euro
La coesistenza in capo al contribuente di redditi di lavoro dipendente o da pensione e di redditi in regime forfettario torna ad essere rilevante, come lo era prima delle modifiche introdotte dalla scorsa legge di bilancio, n. 145/2018.

È questa la seconda novità la cui introduzione è pressoché certa. Verrebbe infatti aggiunta un’ulteriore causa ostativa a quelle già presenti all’articolo 1, Legge n. 190/2014, comma 57, con previsione che non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati (anche pensioni) eccedenti l’importo di 30.000 euro, a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato.
FONTE: Articolo 88 Legge di Bilancio 2020 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01125303.pdf

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