martedì 7 gennaio 2020

Forfettari e novità telematiche 2020


A partire dal 1° gennaio 2020, anche i contribuenti in regime forfettario dovranno affrontare la rivoluzione connessa all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, non essendo per essi previsto alcun esonero specifico in merito, a differenza di quanto accade in materia di obblighi di fatturazione elettronica.


Anche sul fronte e-fattura, tuttavia, le cose potrebbero cambiare, e si rende pertanto opportuno effettuare alcune riflessioni, per non trovarsi spiazzati a seguito delle possibili modifiche al regime che potrebbero essere introdotte con la manovra in via di definizione.


E-corrispettivi
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri; scontrino fiscale e ricevuta fiscale non potranno più essere utilizzati, e verranno sostituiti dal documento commerciale.




La norma relativa ai corrispettivi elettronici non prevede alcun distinguo in merito al regime contabile adottato dal contribuente: che si tratti di impresa o professionista in contabilità ordinaria o semplificata, piuttosto che di “ex-minimo” ("regime di vantaggio" Legge n. 111/2011), o di contribuente in regime forfettario (L. n. 190/2014), laddove l’attività esercitata rientri tra quelle previste all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/72 (commercio al dettaglio, servizi resi in locali aperti al pubblico, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.), il contribuente sarà comunque chiamato alla gestione degli e-corrispettivi, salvo che non ponga in essere operazioni per la quali già attualmente è previsto esonero dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale.


Per adempiere, il contribuente dovrà dotarsi di un Registratore Telematico, oppure strutturarsi (computer, stampante e credenziali di accesso) per l’utilizzo dell’applicazione gratuita Documento Commerciale On Line. In entrambi i casi è comunque necessaria una connessione ad internet.
A fronte dell’acquisto di un RT è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50% della spesa sostenuta (documentata da fattura onorata con strumenti tracciabili), ma con un tetto massimo di credito pari a 250 euro. Medesimo ragionamento vale nel caso di adattamento di uno strumento già posseduto, ma in questo caso il credito d’imposta massimo riconosciuto sarà pari a 50 euro.



Il RT e la lotteria degli scontrini
La realtà dei contribuenti forfettari, “piccoli” per definizione, porta ad immaginare che questa tipologia di impresa tenderà ad acquistare RT dai prezzi contenuti, ovvero macchine aventi caratteristiche atte a soddisfare i requisiti minimi di legge: presenza di una memoria interna inviolabile, come da specifiche tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate, e possibilità di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri secondo il tracciato XML previsto.



È bene soffermarsi su questo aspetto, al fine di ben ponderare la spesa da effettuarsi. Lungi da noi fornire indicazioni di tipo “marca”, ma una riflessione in merito alle caratteristiche è doverosa, soprattutto alla luce dell’avvio della lotteria degli scontrini.


Come sappiamo, a partire dal 1° gennaio 2020 il consumatore potrà richiedere all’esercente l’inserimento del proprio codice fiscale sul documento commerciale. Il documento commerciale, abbinato al codice fiscale del cliente (deve trattarsi di soggetto maggiorenne), saranno inviati dal RT all’Agenzia delle Entrate. Seguiranno delle estrazioni dei documenti commerciali, che diverranno quindi non solo strumenti di quietanza e certificazione dei corrispettivi, ma anche titoli per la partecipazione al gioco a premi per i clienti.


Dal DL Fiscale (124/2019) emerge che la lotteria degli scontrini senza dubbio partirà, essendo considerata uno strumento importate nella creazione del “conflitto di interesse” tra esercente e consumatore, e come tale utile a far emergere evasione. Non solo: sono previste somme importanti a titolo di spesa alla voce “comunicazione” (ovvero sono preventivate spese importanti finalizzate a far conoscere la lotteria) e, per evitare che l’esercente si rifiuti di inserire il codice fiscale nel documento commerciale, si vuole anche introdurre specifiche sanzioni (da 100 a 500 euro, secondo il testo della bozza attualmente disponibile).


Tutto questo dovrà essere preso seriamente in considerazione all’atto dell’acquisto di un RT, visto che con ogni probabilità diverrà molto comune la richiesta di inserimento del codice fiscale nel documento commerciale, e ciò potrebbe rivelarsi un problema per l’esercente. Per esempio, vi sono strumenti in commercio che non sono dotati di tastiera alfanumerica (le lettere possono essere imputate digitando ripetutamente sui testi numerici, come accadeva nei primi telefoni cellulari); altri, invece, non sono interfacciabili con un lettore di codici a barre, che potrebbe essere utile per l’acquisizione del codice fiscale dalla tessera sanitaria.


Ciascun imprenditore dovrà riflettere anche su questi aspetti, oltre che sull’obbligo di norma puro e semplice, perché se l’inserimento del codice fiscale del proprio cliente diventasse un’operazione eccessivamente laboriosa, ciò farebbe perdere tempo prezioso, e diventare un vero problema in presenza di code alla cassa (si pensi, esempio, alla situazione di una gelateria nei mesi estivi).


Ogni singolo caso dovrà essere valutato e calibrato sulle esigenze e caratteristiche del contribuente, rendendo opportuno in alcuni casi effettuare un investimento maggiore ma per lo meno finalizzato all’acquisto di un RT in grado di snellire le procedure.


Forfettari, alternativa fattura e dubbi e-fattura
A differenza di quanto previsto per i corrispettivi, i contribuenti in regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di emissione di e-fattura.
Al tempo stesso, come sappiamo, l’emissione di fattura è sempre consentita in luogo dell’emissione di uno scontrino/ricevuta fiscale (oggi), o documento commerciale (dal 1° gennaio 2020). Si apre, quindi, un interessante varco per i soggetti in regime forfettario, che potrebbero optare, sempre tenendo presente le caratteristiche peculiari di ciascuna attività, per l’emissione di fattura in luogo di certificare un corrispettivo.



Il tutto, però, dovrà essere messo ulteriormente a confronto con gli sviluppi alle norme che potrebbero intervenire in materia di e-fattura relativamente al regime forfettario. L’annuncio dell’introduzione dell’obbligo anche a carico di tali contribuenti non ha, per il momento, trovato conferme (anche perché andrebbe contro l’autorizzazione UE), ma la manovra non è ancora del tutto formata, e quindi potrebbe non essere detta l’ultima parola.

Altro aspetto da considerarsi sono le modifiche che potrebbero interessare i requisiti di accesso e permanenza nel regime, che dapprima si profilavano talmente importanti da quasi portare alla cancellazione del forfait, ora invece pare saranno limitate all’introduzione di nuovi vincoli. Fintanto che il quadro non sarà definito, è difficile fare previsioni; si raccomanda comunque di monitorare la situazione soprattutto per il “nuovi forfettari”, ovvero coloro che sono potuti entrare nel regime agevolato grazie alle modifiche introdotte con la scorsa manovra, e che con l’attuale manovra si sta cercando indubitabilmente di riportare al regime semplificato, il che - tra le mille conseguenze - porterebbe anche a rientrare nuovamente nell’obbligo di emissione di fattura in esclusivo formato elettronico.



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